La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento una particolare tipologia di procedimenti di composizione della crisi, che consentono l’ esdebitazione a quei soggetti (persone fisiche, società, enti) che, per una qualsiasi ragione, non siano assoggettabili alle comuni procedure concorsuali tipizzate dalla Legge Fallimentare (fallimento, concordato preventivo, piano attestato, accordo di ristrutturazione, transazione fiscale).
La normativa, quindi, si rivolge a coloro che non svolgono un’attività d’impresa, ovvero che, pur rientrando nella categoria degli imprenditori commerciali, non soddisfano i requisiti dimensionali di cui all’art. 1 Legge Fallimentare, oppure, ancora, agli imprenditori agricoli ed alle cosiddette “start up”.
In particolare, per la prima volta viene prevista una procedura di composizione dei debiti esperibile anche dalla persona fisica, con uno specifico procedimento previsto per il soggetto privato qualificabile come consumatore (inteso come colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
Dal punto di vista oggettivo, la disciplina richiede che il soggetto si trovi in stato di sovraindebitamento, ossia in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 Legge 3/2012). In tale ambito, lo Studio offre al Cliente assistenza e consulenza, sia giudiziale che stragiudiziale, dalla fase di reperimento di adeguato Organismo di Composizione della Crisi, sino all’esecuzione dell’accordo raggiunto, attraverso la predisposizione del piano, il deposito degli atti in Tribunale, la gestione dei contatti con i creditori e con gli organi della procedura, il controllo della fase di formazione del passivo e di liquidazione dell’attivo, la supervisione della procedura di omologazione dell’accordo, nonché la gestione del procedimento finalizzato ad ottenere l’esdebitazione.