“Ne consegue che la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, ex artt. 2476 c. III c.c. e 700 c.p.c., non presuppone la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, né si pone in necessaria correlazione strumentale nei confronti di tale tipologia di azione, ben potendo essere strumentale ed anticipatoria rispetto ad un’azione che, come prospettato dalla ricorrente nella fattispecie in esame, sia finalizzata all’emanazione di una sentenza di revoca degli amministratori sul presupposto che nella gestione della società siano ravvisabili “gravi irregolarità” potenzialmente dannose per la società.”
Tribunale di Bologna, ordinanza ex art. 669 octies c.p.c. del 18 aprile 2017 (Dott. Giovanni Salina)
E’ noto che la carica di amministratore di società di capitali comporta in capo al soggetto che la ricopre l’obbligo di rispettare le cosiddette “regole della corretta amministrazione” poste dalla Legge e dallo statuto, da adempiersi con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto e la cui violazione è fonte di responsabilità verso la società, i soci e i terzi.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è specificamente prevista dall’art. 2476 c.c., il quale al terzo comma prevede, altresì, che “in caso di irregolarità nella gestione della società”, possa essere adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
E’ questo il caso della vicenda in oggetto, relativa ad un procedimento promosso da un socio di una società a responsabilità limitata, il quale, ai sensi del citato terzo comma dell’art. 2476 c.c. e dell’art 700 c.p.c., ha agito al fine di vedersi disporre la revoca cautelare dell’amministratore unico in carica per gravi irregolarità nell’attività di gestione.
La questione di diritto affrontata dall’organo giudicante è consistita, quindi, nel determinare se tale tipologia di azione sia esperibile in forma cautelare, anche in assenza di una specifica azione ordinaria di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, finalizzata al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Sul punto, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il provvedimento che dispone la revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ai sensi della citata norma, debba essere ricondotto nel novero delle misure cautelari anticipatorie degli effetti della sentenza di merito, per cui allo stesso non si applica la disciplina dettata dall’art. 669 novies c.p.c., trattandosi di provvedimento che, a norma dell’art. 669 octies c.p.c., è destinato a mantenere la sua efficacia anticipatoria indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso.
Sulla base di tali considerazioni, avendo ritenuto che il socio ricorrente – rappresentato dall’Avv. Simone Rinaldini del Foro di Modena – avesse fornito la prova delle gravi irregolarità gestorie addebitate all’amministratore, il Tribunale di Bologna ha accolto integralmente il ricorso ex art. 2476, terzo comma, c.c. ed art. 700 c.p.c., disponendo la revoca dell’amministratore della società e condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Avv. Simone Rinaldini
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