Ai sensi dell’art. 6 Legge 392/78, in caso di separazione giudiziale, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
Secondo la medesima norma, in caso di separazione consensuale, al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
Pertanto, la differenza è insita nel fatto che, nel caso della separazione giudiziale, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è disposto dal giudice, mentre, in quella consensuale, sono i coniugi a concordare le condizioni della separazione, che vengono poi omologate dal Tribunale.
Ne discende che, in caso di separazione giudiziale, la successione nel contratto di locazione opera ex lege, mentre, in quella consensuale, i coniugi possono concordare le modalità ed i termini della successione (ad esempio, prevedendo che il coniuge non assegnatario resti obbligato nei confronti del locatore per il pagamento del relativo canone).
In tale ipotesi, quindi, il coniuge assegnatario della casa familiare subentra nel rapporto locativo divenendo l’unico soggetto obbligato nei confronti del locatore per tutti gli oneri derivanti dal contratto in via esclusiva, anche quando il contratto originario sia stato sottoscritto da entrambi i coniugi od esclusivamente dall’altro coniuge (cfr. Cass. 30 aprile 2009, n. 10104).
A fronte della predetta successione, infatti, il rapporto locativo si estingue in capo al coniuge non assegnatario della casa familiare, anche nel caso in cui il medesimo abbia sottoscritto l’originario contratto di locazione (cfr. Cass. 7 novembre 2019, n. 28615).
Gli effetti della cessione nei confronti del locatore si producono ovviamente a decorrere dal momento della comunicazione al medesimo dell’avvenuta separazione (o meglio del relativo provvedimento) e soltanto per i debiti maturati successivamente (cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27441).