“Rilevato come all’avvenuta designazione del Curatore Speciale si debba attribuire un’efficacia sanante assoluta “retroattiva”… …ne deriva che l’intervento della relativa nomina ai fini del procedimento ex art. 669/terdecies c.p.c. – disposta in via preliminare nel corso del reclamo in esame – rende giuridicamente irrilevante la pregressa omissione, da intendere ormai tamquam non esset e priva di residui effetti invalidanti.”
Tribunale di Bologna, ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. del 13 giugno 2017 (Relatore Dott. Fabio Florini)
Avverso il provvedimento che ne aveva disposto la revoca cautelare propone reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il revocato Amministratore Unico di società a responsabilità limitata, contestando, quale unico motivo di gravame, l’omessa nomina di un Curatore Speciale ex art. 78 c.p.c. nell’interesse della società nella fase monocratica del procedimento.
Secondo il reclamante tale omissione sarebbe stata idonea a travolgere l’intero procedimento svoltosi avanti al Giudice monocratico e culminato nel provvedimento di revoca cautelare dell’Amministratore Unico, che, per tale ragione, avrebbe dovuto essere annullato.
In effetti, nella fase del procedimento ex art. 2476, terzo comma, c.c. la società non si era costituita ed era rimasta contumace, mentre si era costituito il revocando (poi revocato) Amministratore Unico.
Nonostante l’evidente conflitto di interessi tra la società, in persona dell’Amministratore Unico, ed il rappresentante della stessa, ossia l’Amministratore revocando, il Giudice monocratico non aveva ritenuto necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio, né disporre la nomina di un Curatore Speciale nell’interesse della società ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Al contrario, il Collegio costituito presso il Tribunale di Bologna, con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del reclamo, aveva disposto la nomina di un Curatore Speciale nei confronti della società, stante l’esistenza (seppur potenziale) del conflitto di interessi tra il reclamante (e revocato) Amministratore Unico della società e quest’ultima.
Secondo il socio reclamato e resistente, rappresentato dall’Avv. Simone Rinaldini del Foro di Modena, tuttavia, la nomina disposta in sede di reclamo avrebbe avuto effetto retroattivo, essendo pertanto idonea a sanare l’omissione commessa nella prima fase del procedimento cautelare.
Ciò in virtù della natura completamente devolutiva del procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., confermata anche dal fatto che l’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 669 terdecies c.p.c. stabilisce espressamente che “non è consentita la rimessione al primo giudice”.
Infatti, il procedimento di reclamo avverso un provvedimento cautelare è da intendersi come parte della medesima procedura, costituita da due fasi distinte (una monocratica ed una collegiale), non come semplice gravame avente natura rescissoria.
Facendo proprie tali osservazioni ed in virtù del fatto che il reclamante aveva eccepito quale unico motivo di reclamo l’omessa nomina di un Curatore Speciale – sanata in sede di reclamo –, il Tribunale di Bologna ha rigettato il reclamo stesso, confermando integralmente il provvedimento cautelare di revoca dell’Amministratore Unico della società.
Avv. Simone Rinaldini
A questo link è possibile consultare la versione integrale dell'ordinanza in commento.
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