“Appare evidente come in tale dichiarazione stragiudiziale la parte ricorrente abbia espressamente ammesso la sussistenza del detto accordo negoziale in forza del quale, in considerazione dei particolari rapporti intercorrenti fra le parti e quale condizione di particolare favore per il cliente, il professionista si era impegnato a svolgere l’attività professionale de qua gratuitamente, richiedendo «il mero rimborso delle spese vive sostenute».”
Tribunale di Bologna, ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. del 9 marzo 2017 (Dott. Marco Gattuso)
E’ noto che i patti conclusi tra l’Avvocato (ed i praticanti abilitati) ed il proprio Cliente aventi ad oggetto la determinazione del compenso professionale spettante per l’attività svolta debbano essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 c.c.
Tuttavia, nella pratica quotidiana, accade spesso che, in virtù di particolari rapporti esistenti tra il Professionista ed il Cliente, al momento del conferimento dell’incarico, gli accordi sui compensi vengano definiti in forma verbale, senza alcuna formalizzazione.
Il problema sorge, ovviamente, nel momento in cui tali rapporti si deteriorino ed il Professionista agisca per il pagamento della propria parcella, determinata sulla base dei parametri vigenti (D.M. 55/2014), a discapito del Cliente che si ritrova impossibilitato a fornire la prova dell’accordo intercorso, in quanto non formalizzato in forma scritta e, pertanto, nullo.
Nella fattispecie in oggetto, due Avvocati avevano agito con il rito sommario di cognizione nei confronti dei propri ex Clienti al fine di vederli condannare al pagamento della parcella emessa a fronte dell’attività professionale svolta.
I resistenti, rappresentati dall’Avv. Simone Rinaldini del Foro di Modena, avevano eccepito l’esistenza di un accordo sul compenso, definito al momento del conferimento dell’incarico, in base al quale i Professionisti si erano impegnati a svolgere l’attività a titolo gratuito, fatto salvo chiaramente il mero rimborso delle spese vive sostenute (bolli per iscrizione a ruolo e spese di notifica), regolarmente pagato ed oggetto di apposita fattura.
A dimostrazione della propria tesi, la difesa di parte resistente aveva prodotto in giudizio una comunicazione proveniente dallo Studio Legale di appartenenza dei ricorrenti nella quale si affermava quanto segue: “nessuno nega che, in considerazione dei rapporti all’epoca intercorrenti con il sig. Tizio in relazione alla società Alfa srl, quale condizione di particolare favore, lo studio abbia richiesto, al momento della costituzione in giudizio, il mero rimborso delle spese vive sostenute”.
Con la decisione in commento, il Tribunale di Bologna ha ritenuto, accogliendo in pieno la tesi di parte resistente, che la comunicazione scritta mediante la quale l’Avvocato ammette l’esistenza, al momento del conferimento dell’incarico, di un accordo con il Cliente in virtù del quale il primo si impegna a richiedere solamente il rimborso delle spese vive sostenute, costituisce prova scritta del patto sul compenso tra Avvocato e Cliente, che deve pertanto considerarsi valido ai sensi dell’art. 2233 c.c.
Conseguentemente, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna proposta dagli Avvocati ricorrenti, condannando peraltro i medesimi all’integrale rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti.
Avv. Simone Rinaldini
A questo link è possibile consultare la versione integrale dell'ordinanza in commento.
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