Con l’acronimo ADR (letteralmente, in lingua inglese, Alternative Dispute Resolution) si fa riferimento ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ove “alternativi” dev’essere inteso rispetto al procedimento giudiziario ordinario.
In proposito, si è parlato anche di istituti deflattivi del contenzioso giudiziario (o, addirittura, di degiurisdizionalizzazione), così sottolineando le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre questi strumenti nel nostro ordinamento.
E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, che negli ultimi anni il notevole aumento del contenzioso ha provocato un congestionamento degli uffici giudiziari, prolungando le durate dei procedimenti, a discapito dei diritti dei singoli.
Tale fenomeno ha spinto il legislatore ad intervenire, introducendo, appunto, sistemi di definizione delle controversie alternativi e deflattivi, in grado (quantomeno potenzialmente) di assorbire una parte del contenzioso, al fine di sgravare i tribunali e rendere più celeri i processi.
Questa vera e propria riforma è stata attuata dapprima attraverso il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (poi modificato dal D.L. 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013), che ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale, e poi proseguita con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito in Legge 162/2014), che ha regolamentato la procedura di negoziazione assistita, introducendo nuovi istituti che sono andati ad affiancare quelli preesistenti della conciliazione e dell’arbitrato.
La principale novità in materia consiste nel fatto che il legislatore ha previsto l’obbligatorietà dei predetti istituti, elevando a condizione di procedibilità della domanda giudiziaria il preventivo ricorso allo strumento alternativo, relativamente alle controversie aventi ad un oggetto un largo numero di materie (risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
A parere di chi scrive i suddetti strumenti messi a disposizione dell’Avvocato, se sfruttati in maniera consona allo scopo per il quale sono stati creati, sono in grado di garantire al Cliente il raggiungimento del risultato voluto in tempi celeri e con un notevole risparmio economico rispetto al costo di una causa ordinaria.
Inoltre, tali istituti, qualora correttamente applicati in ambito nazionale, potrebbero permettere un migliore funzionamento dell’intero sistema giudiziario, sgravando i tribunali da quel contenzioso “evitabile” che, non solo rallenta la macchina della Giustizia, ma non consente neppure di garantire un’adeguata trattazione alle controversie che realmente necessitano di essere affrontate in un’aula di tribunale.
Per questa ragione lo Studio dedica particolare attenzione agli strumenti alternativi di definizione delle controversie, sia dal punto di vista pratico che sul piano teorico.
L’Avv. Simone Rinaldini, infatti, ha conseguito al qualifica di “Mediatore professionista in ambito civile e commerciale” e risulta attualmente iscritto nel relativo Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia, svolgendo l’attività di mediatore per conto della Camera di Mediazione Nazionale di Milano.